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D.P.C.M. 716/1994

Art. 2 — Ricognizione dei posti disponibili

ELI /it/dpcm/1994/09/16/716/art/2parte di D.P.C.M. 716/1994
Art. 2. Ricognizione dei posti disponibili 1. Non oltre il 15 gennaio di ogni anno, le amministrazioni comunicano al Dipartimento i posti disponibili, compresi tutti quelli per cessazione, distinti per qualifica o categoria e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni e per sede di servizio. I posti disponibili sono quelli risultanti dal confronto tra le dotazioni organiche, in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente, e il personale a tempo indeterminato in servizio alla stessa data, tenuto conto del personale eventualmente assegnato in base agli accordi di mobilita' stipulati tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali. 2. In deroga al comma 1, le amministrazioni soggette al blocco del turn-over ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comunicano sino al 15 gennaio 1997 il solo cinque per cento dei posti resisi disponibili per cessazioni. 3. Gli enti locali che non versano in situazioni strutturalmente deficitarie effettuano le comunicazioni di cui al comma 1 solo per i posti disponibili di cui intendono assicurare la copertura. 4. Delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' data informazione alle rappresentanze sindacali di cui al comma 7 dell'art. 45 del decreto. 5. Sino al 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione attua la mobilita' interna e i trasferimenti volontari del proprio personale secondo le procedure ordinarie. Le procedure per la copertura di posti disponibili avviate e non concluse alla data del 31 dicembre di ogni anno perdono efficacia. Nessuna procedura puo' essere avviata per i posti disponibili alla stessa data da comunicarsi ai sensi del comma 1. Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, della gia' citata legge n. 537/1993: "8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilita', nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresi', provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498". - Si riporta il testo dell'art. 45, comma 7, del gia' citato D.Lgs. n. 29/1993: "7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto".

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