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D.P.C.M. 716/1994

Art. 11 — Adempimenti connessi alle graduatorie

ELI /it/dpcm/1994/09/16/716/art/11parte di D.P.C.M. 716/1994
Art. 11. Adempimenti connessi alle graduatorie 1. Entro cinque giorni dalla formazione delle graduatorie, ogni amministrazione comunica a ciascun interessato, con telegramma, l'accoglimento o il rigetto della domanda di trasferimento. 2. Il dipendente ha l'onere di comunicare l'accettazione o il rifiuto, con telegramma da spedire entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultima comunicazione. La mancata o ritardata risposta equivale a rifiuto. 3. Non oltre cinque giorni dal ricevimento dell'ultima accettazione o dall'inutile decorso del termine per la stessa, ciascuna amministrazione trasmette al Dipartimento: a) l'elenco dei posti rimasti disponibili, compresi quelli che si sono liberati per effetto di trasferimenti volontari; b) l'elenco dei posti impegnati; c) l'elenco nominativo dei dipendenti utilmente collocati in graduatoria; d) l'elenco nominativo dei dipendenti che hanno rifiutato, che non hanno risposto, che hanno risposto con ritardo. 4. La trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 3, lettera c), produce gli effetti previsti dall'art. 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 16-bis del D.L. n. 8/1993, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica: "Art. 16-bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilita' negli enti locali). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, le disposizioni statuenti vincoli sul controllo centrale delle piante organiche e sulle assunzioni di personale, ad eccezione di quelli direttamente connessi alla mobilita' volontaria e d'ufficio, non si applicano agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie rilevate ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Al fine di consentire l'eventuale assegnazione di personale in mobilita', a decorrere dal 1 gennaio 1994 gli enti locali di cui al comma 1 danno comunicazione dei posti vacanti di cui intendono assicurare la copertura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilita'. In mancanza di tale trasmissione nel predetto termine, l'ente locale puo' avviare le procedure di assunzione".

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