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D.P.C.M. 716/1994

Art. 10 — Criteri di priorita' per la mobilita' volontaria

ELI /it/dpcm/1994/09/16/716/art/10parte di D.P.C.M. 716/1994
Art. 10. Criteri di priorita' per la mobilita' volontaria 1. Ciascuna amministrazione, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, compila due graduatorie: la prima per i dipendenti collocati in disponibilita' e in esubero di cui alle lettere a) e c) dell'art. 7; la seconda per i dipendenti non collocati in disponibilita' di cui alla lettera b) dello stesso art. 7. 2. La prima graduatoria e' formata secondo i seguenti criteri di priorita': a) maggiore anzianita' di servizio maturata nella qualifica; b) maggiore incidenza dei carichi di famiglia; c) eta' anagrafica. 3. La seconda graduatoria e' formata secondo i seguenti criteri di priorita': a) corrispondenza tra profilo professionale relativo al posto disponibile e titolo di studio del dipendente; b) maggiore anzianita' di servizio maturata nella qualifica; c) maggiore incidenza dei carichi di famiglia. 4. I criteri di cui ai commi 2 e 3 sono rispettivamente applicati secondo i punteggi riportati nelle allegate tabelle A e B. La graduatoria e' compilata in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. La selezione dei dipendenti cui assegnare il posto disponibile avviene a partire dal primo in graduatoria. A partia' di punteggio il posto e' assegnato al dipendente di eta' anagrafica piu' elevata. 5. Le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato e di giustizia inseriscono nelle graduatorie, formate secondo i punteggi riportati nelle allegate tabelle A e B, solo i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 8. 6. I posti disponibili sono assegnati ai componenti della prima graduatoria e, in caso di ulteriore capienza, a quelli della seconda. 7. Le graduatorie sono comunicate, per informazione, alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto.

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