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Decreto legislativo 66/2010

Art. 850 — Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri

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Art. 850. Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri 1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' di addestramento in relazione a una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.

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