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Decreto legislativo 66/2010

Art. 849 — Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/849parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 849. Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti 1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o piu' militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la possibilita' di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento. 3. Ai brigadieri capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini, il comando di piccole unita' nonche' incarichi operativi di piu' elevato impegno.

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