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Decreto legislativo 66/2010

Art. 811 — Militari della Marina militare

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Art. 811. Militari della Marina militare 1. Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. 2. All'interno di ciascun ruolo i militari della Marina militare possono essere ripartiti in specialita'. 3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialita' e' determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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