Decreto legislativo 66/2010
Art. 810 — Organici dei generali e dei colonnelli
Art. 810. Organici dei generali e dei colonnelli 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 24; b) generali di divisione e corrispondenti: 54; c) generali di brigata e corrispondenti: 165; d) colonnelli: 1.025.
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