Decreto legislativo 66/2010
Art. 453 — Competenza dei tribunali militari
Art. 453. Competenza dei tribunali militari 1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti nella presente sezione sono di competenza dei tribunali militari, e, per i procedimenti penali relativi, nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le norme del codice penale militare di pace.
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