Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 452
Decreto legislativo 66/2010

Art. 452 — Reati piu' gravi

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/452parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 452. Reati piu' gravi 1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano se i fatti da essa previsti costituiscono un piu' grave reato ai sensi delle leggi vigenti.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 451 Art. 453 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.