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Decreto legislativo 66/2010

Art. 37 — Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero

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Art. 37. Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero 1. La sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero e' assicurata dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158.

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