Decreto legislativo 66/2010
Art. 37 — Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero
Art. 37. Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero 1. La sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero e' assicurata dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158.
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