Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 36
Decreto legislativo 66/2010

Art. 36 — Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/36parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 36. Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero 1. L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso. 2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 35 Art. 37 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.