Decreto legislativo 66/2010
Art. 345 — Pubblicita'
Art. 345. Pubblicita' 1. Le limitazioni del diritto di proprieta' stabilite dagli articoli 341, 343 e 344 sono rese di pubblica conoscenza con mezzi idonei, a cura del prefetto, di concerto con l'autorita' militare.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.