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Decreto legislativo 66/2010

Art. 344 — Vigilanza

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/344parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 344. Vigilanza 1. Sui beni immobili, comprese le grotte e cavita' sotterranee, l'autorita' militare esercita una continua vigilanza. A tale scopo gli uffici dei registri immobiliari segnalano all'autorita' militare tutti gli atti relativi ai passaggi di proprieta' e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi.

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