Decreto legislativo 66/2010
Art. 273 — Soppressione di cimiteri di guerra
Art. 273. Soppressione di cimiteri di guerra 1. E' in facolta' del Commissario abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilita' di uno stabile assetto. 2. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in cimiteri viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in localita' opportunamente prescelte.
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Modifica · 1
- D.L. 44/04 — Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle aautoritativoha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera f)) la modifica dell'art. 273, comma 1.
Sostituisce · 1
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