Decreto legislativo 66/2010
Art. 272 — Restituzione delle salme ai congiunti
Art. 272. Restituzione delle salme ai congiunti 1. Le salme dei Caduti a suo tempo contemplati dall'abrogata legge 9 gennaio 1951, n. 204, definitivamente sistemate a cura del Commissario possono essere concesse ai congiunti su richiesta e a spese degli interessati. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Modificato / richiamato da
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- D.L. 44/04 — Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle aautoritativoha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera f)) la modifica dell'art. 272, comma 1.
Sostituisce · 1
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