Decreto legislativo 66/2010
Art. 2158 — Retribuzione delle forze di completamento per le Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2158. Retribuzione delle forze di completamento per le Forze di polizia a ordinamento militare 1. Alle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1799, in materia di retribuzione delle forze di completamento.
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