Decreto legislativo 66/2010
Art. 2157 — Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 2157. Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare 1. Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'articolo 1798.
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