Decreto legislativo 66/2010
Art. 2115 — Clausola di corrispondenza
Art. 2115. Clausola di corrispondenza 1. I rinvii contenuti nelle fonti normative vigenti a disposizioni o istituti riprodotti nel presente codice e nel regolamento, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni e istituti dei citati codice e regolamento.
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