Decreto legislativo 66/2010
Art. 2114 — Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria
Art. 2114. Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria 1. Gli obiettori di coscienza possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio - sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'istanza e' accolta compatibilmente con le esigenze del contingente.
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