Decreto legislativo 66/2010
Art. 195 — Strutture sanitarie interforze
Art. 195. Strutture sanitarie interforze 1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attivita' di medicina legale sono: a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attivita' di collaborazione e sperimentazione clinica con il Centro studi e ricerche della sanita' dell'Esercito italiano; b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare; c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.
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