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Decreto legislativo 66/2010

Art. 194 — Commissione interforze di seconda istanza

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/194parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 194. Commissione interforze di seconda istanza 1. La commissione medica interforze di seconda istanza e' composta: a) dal direttore della Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata ovvero da un suo delegato della Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata, presidente; il delegato deve essere piu' anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza; b) da due ufficiali superiori medici, membri. 2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati alla competente Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza. 3. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione di seconda istanza, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

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