Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1883
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1883 — Anticipo dell'equo indennizzo

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1883parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1883. Anticipo dell'equo indennizzo 1. Ai superstiti dei militari deceduti a seguito di incidente di volo, aventi diritto all'equo indennizzo nella misura corrispondente alla 1^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell'evento lesivo. 2. L'anticipo di cui al comma 1 e' concesso sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico legale ha giudicato che la morte e' avvenuta in servizio e per causa di servizio. Il suddetto anticipo e' reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo. Nota all'art. 1883: - Per la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28, si vedano le note all'art. 713.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1882 Art. 1884 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.