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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1882 — Equo indennizzo

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Art. 1882. Equo indennizzo 1. L'equo indennizzo e' corrisposto al personale militare, anche non in servizio permanente e agli allievi delle Forze di polizia a ordinamento militare, secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato.

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