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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1696 — Nomina a sottotenente

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Art. 1696. Nomina a sottotenente 1. Gli studenti, gia' iscritti nel personale di assistenza, in qualita' di sottufficiali, dopo aver conseguito i titoli di cui all'articolo 1643, 1644 e 1645, possono essere nominati sottotenenti, nei limiti dei posti disponibili e con precedenza sugli altri candidati.

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