Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1695
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1695 — Qualifica di primo capitano

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1695parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1695. Qualifica di primo capitano 1. I capitani che hanno raggiunto l'anzianita' stabilita per i capitani delle Forze armate assumono la qualifica di primo capitano. 2. Per il conferimento della suddetta qualifica sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo XVII del titolo VII del libro IV. 3. La qualifica di primo capitano e' conferita per determinazione del presidente dell'Associazione.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1694 Art. 1696 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.