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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1659 — Durata dell'arruolamento del personale di assistenza

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1659parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1659. Durata dell'arruolamento del personale di assistenza 1. La durata dell'arruolamento nella Croce rossa italiana per il personale di assistenza e' di due anni, a far data dal 1° gennaio successivo al giorno in cui e' stato firmato il brevetto di nomina. 2. Coloro che, arruolandosi nel primo semestre dell'anno, non desiderano assumere un obbligo superiore ai due anni, possono ottenere che la ferma decorra dal 1° gennaio dell'anno nel quale contraggono l'arruolamento. 3. Scaduto il primo biennio di arruolamento, la ferma e' rinnovata previa visita medica e previo consenso da parte della presidenza del comitato e dell'interessato, il quale, in ogni caso, sottoscrive un nuovo atto di arruolamento (rafferma) per altri due anni, e cosi' di seguito. 4. Il presidente nazionale, se esigenze del servizio lo richiedono, ha facolta' di sospendere temporaneamente la scadenza della ferma. 5. In tempo di mobilitazione parziale o totale, la scadenza della ferma resta sospesa, per tutti gli arruolati, fino al termine della mobilitazione stessa. 6. Nessun iscritto puo' essere sciolto, per qualsiasi motivo, dai vincoli assunti, prima dello scadere della ferma, salvo il disposto dell'articolo 1667. 7. I centri di mobilitazione, allo scadere delle singole ferme, hanno cura d'invitare gli interessati a rinnovarle, se si tratta di iscritti che ritengono meritevoli di rafferma. 8. Periodicamente e, in ogni modo, prima di procedere alla rafferma, i comitati assumono le informazioni di cui all'articolo 976, comma 4 del regolamento. 9. Se necessario, i comitati sottopongono a visita medica il personale da raffermare.

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