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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1658 — Durata dell'arruolamento per il personale direttivo

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1658parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1658. Durata dell'arruolamento per il personale direttivo 1. L'iscrizione all'Associazione degli appartenenti al personale direttivo non ha durata limitata. L'ufficiale puo' essere esonerato, in tempo di pace, dagli impegni assunti verso l'Associazione, dietro presentazione, per via gerarchica, di una domanda di dimissioni, nella quale e' indicato il motivo delle dimissioni stesse. Egli e' libero dal vincolo d'arruolamento tre mesi dopo la data di presentazione dell'istanza al centro di mobilitazione cui e' iscritto, che ne rilascia ricevuta all'interessato. 2. La presidenza nazionale, se esigenze del momento lo richiedono, ha facolta' di sospendere l'accettazione delle dimissioni di cui al comma 1. 3. In tempo di mobilitazione parziale o totale non possono accettarsi domande di dimissioni per nessun motivo. 4. I centri di mobilitazione, per i necessari controlli e per comprovare la regolarita' della permanenza nei ruoli del personale direttivo, richiedono, in seguito a disposizione del comitato centrale, o anche direttamente quando vi e' qualche dubbio sulla condotta morale di appartenenti al personale direttivo, le informazioni di cui all'articolo 976, comma 4 del regolamento.

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