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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1626 — Corpo speciale volontario

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Art. 1626. Corpo speciale volontario 1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana arruola proprio personale che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate.

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