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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1625 — Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1625parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1625. Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale 1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione. 2. Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.

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