Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1622
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1622 — Riduzione o sospensione degli assegni

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1622parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1622. Riduzione o sospensione degli assegni 1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all'articolo 1621 sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico e' posto l'onere del trattamento economico.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1621 Art. 1623 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.