Decreto legislativo 66/2010
Art. 1622 — Riduzione o sospensione degli assegni
Art. 1622. Riduzione o sospensione degli assegni 1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all'articolo 1621 sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico e' posto l'onere del trattamento economico.
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