Decreto legislativo 66/2010
Art. 1621 — Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari
Art. 1621. Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari 1. Al personale del Servizio di Assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione. 2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata. 3. Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione. 4. Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.
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