Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1604
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1604 — Deferimento alla commissione di disciplina

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1604parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1604. Deferimento alla commissione di disciplina 1. Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, e' ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all' articolo 1599, comma 1, lettera c), e' sottoposto a una commissione di disciplina. 2. La commissione di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese del giudicando, dichiara se egli e' ancora meritevole di conservare il grado.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1603 Art. 1605 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.