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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1603 — Decisioni del Ministro

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1603parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1603. Decisioni del Ministro 1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599, comma 1, lettere a) e b), o se il cappellano militare medesimo deve essere deferito alla commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione. 2. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

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