Decreto legislativo 66/2010
Art. 1588 — Collocamento in congedo assoluto
Art. 1588. Collocamento in congedo assoluto 1. Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di eta' stabilito dall'articolo 1596, e' rivestito della dignita' vescovile o e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, e' collocato in congedo assoluto. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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