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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1587 — Doveri

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1587parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1587. Doveri 1. Il cappellano militare in congedo, quando si trova in servizio temporaneo, e' soggetto alle disposizioni vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto applicabili. 2. Il cappellano militare in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

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