Decreto legislativo 66/2010
Art. 1572 — Richiami dalla posizione di disponibilita'
Art. 1572. Richiami dalla posizione di disponibilita' 1. Il cappellano militare in disponibilita' e' richiamato in servizio, sentito l'Ordinario militare, se entro i due anni dalla data di collocamento in tale posizione ha luogo una vacanza nel ruolo. 2. Il cappellano militare riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianita' che aveva alla data del collocamento in disponibilita' e con lo stipendio inerente.
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