Decreto legislativo 66/2010
Art. 1571 — Disponibilita'
Art. 1571. Disponibilita' 1. La disponibilita' e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico. 2. Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani da collocare in disponibilita'. 3. La disponibilita' non puo' durare piu' di due anni. 4. Al cappellano militare di cui al comma 1, in disponibilita', competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
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