Decreto legislativo 66/2010
Art. 1568 — Scadenza dell'aspettativa
Art. 1568. Scadenza dell'aspettativa 1. Allo scadere dell'aspettativa il cappellano militare e' richiamato in servizio effettivo. 2. Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari. 3. Se il cappellano militare e' giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa e' prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 1566. 4. Se alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare e' ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 1579. 5. Le stesse disposizioni si applicano se il cappellano militare e' giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima della scadenza del periodo massimo d'aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli.
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