Decreto legislativo 66/2010
Art. 1567 — Decorso dell'aspettativa
Art. 1567. Decorso dell'aspettativa 1. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura. 2. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
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