Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1316
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1316 — Forma di avanzamento

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1316parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1316. Forma di avanzamento 1. L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneita' fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, a esprimere giudizi di avanzamento. 2. I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento con anzianita' corrispondente alla data di compimento dell'anzianita' di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1315 Art. 1317 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.