Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1315
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1315 — Nomina dei sottufficiali a ufficiale

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1315parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1315. Nomina dei sottufficiali a ufficiale 1. I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di primo maresciallo o corrispondente, nonche' quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi dell'articolo 1314 e che non hanno gia' ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d'onore della rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l'anzianita' di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dall'articolo 1314. 2. Per la nomina a sottotenente, la commissione ordinaria di avanzamento: a) giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di questo codice sull'avanzamento degli ufficiali; b) determina l'arma, corpo, ruolo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilita' professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo, ruolo o servizio da cui il sottufficiale proviene. 3. Gli ufficiali cosi' nominati non possono conseguire complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dall'articolo 1314, ne' possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1314 Art. 1316 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.