Decreto legislativo 66/2010
Art. 1291 — Articolazione della carriera
Art. 1291. Articolazione della carriera 1. Lo sviluppo di carriera degli ispettori dell'Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici: a) maresciallo; b) maresciallo ordinario; c) maresciallo capo; d) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 2. Al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza puo' essere attribuita la qualifica di luogotenente.
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