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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1290 — Condizioni per l'avanzamento

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1290parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1290. Condizioni per l'avanzamento 1. Gli ispettori e i sovrintendenti per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e aver superato i corsi e gli esami stabiliti dagli articoli successivi. 2. Il Ministro della difesa ha facolta' di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessita' di servizio.

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