Decreto legislativo 66/2010
Art. 1287 — Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare
Art. 1287. Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare 1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi. 2. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 7 anni; b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni; c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. 3. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 10 anni; b) tecnici di armi, elettrotecnici: 8 anni; c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 5 anni; d) nocchieri di porto: 6 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni. 4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.