Decreto legislativo 66/2010
Art. 1286 — Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Esercito italiano
Art. 1286. Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Esercito italiano 1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 3 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni. 2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.