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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1286 — Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Esercito italiano

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Art. 1286. Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Esercito italiano 1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 3 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni. 2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.

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