Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1271
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1271 — Requisiti per l'avanzamento

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1271parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1271. Requisiti per l'avanzamento 1. L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco prescritti dal presente codice. 2. Per i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco compiuti in ausiliaria vale quanto prescritto dall'articolo 1252, commi 1 e 2.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1270 Art. 1272 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.