Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1270
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1270 — Grado massimo

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1270parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1270. Grado massimo 1. L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1269 Art. 1271 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.