Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1081
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1081 — Contingente dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1081parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1081. Contingente dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia 1. Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti in soprannumero all'organico per la dotazione del contingente di ufficiali, ispettori, sovrintendenti e graduati dell'Arma dei carabinieri per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta valori della Banca d'Italia, sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi sono disposti. 2, Le eccedenze conseguenti a cessazione dal soprannumero all'organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1080 Art. 1082 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.