Decreto legislativo 66/2010
Art. 1080 — Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali
Art. 1080. Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali 1. Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.
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