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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1080 — Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali

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Art. 1080. Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali 1. Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.

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