Decreto legislativo 178/2009
Art. 8 — Il Dirigente amministrativo
Art. 8. Il Dirigente amministrativo 1. Il Dirigente amministrativo e' responsabile della gestione amministrativo-contabile della scuola, coordina gli uffici amministrativi, formula proposte al Presidente per la parte di competenza, sovrintende allo svolgimento delle attivita' di supporto alla funzione didattica e scientifica. 2. Il Dirigente amministrativo e' nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, secondo le modalita' previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dirigente amministrativo dura in carica quattro anni e puo' essere confermato. 3. Il Dirigente amministrativo: a) e' titolare del centro di responsabilita' amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, nonche' il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all' articolo 15, comma 1, ed in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5; b) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione; d) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria. - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.». - Si riporta il testo dell'art. 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 6 (Monitoraggio della performance). - 1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui all'art. 5 durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione.».
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.L. 80/06 — Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubblicautoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 8.
- D.L. 36/04 — Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150), ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera b-bis)) la modifica dell'art. 8, comma 1.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 178/2009 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.